Accordi commerciali UE: le imprese stanno davvero utilizzando i vantaggi tariffari disponibili?

L’Unione europea dispone oggi di una delle reti di accordi commerciali preferenziali più estese al mondo consentendo di ampliare il concetto di origine preferenziale UE. Secondo il nuovo rapporto della Commissione europea sull’attuazione e sull’enforcement della politica commerciale dell’UE, pubblicato il 28 settembre 2026, la rete comprende 45 accordi commerciali preferenziali con 80 partner.

Per le imprese europee questi accordi possono tradursi in un vantaggio molto concreto: la possibilità di esportare determinati prodotti beneficiando, nel Paese di destinazione, di dazi ridotti o azzerati.

Eppure la semplice esistenza di un accordo commerciale non è sufficiente per ottenere il beneficio.

  • Il vantaggio tariffario deve essere “conquistato”

Per beneficiare del trattamento preferenziale, il prodotto esportato deve possedere l’origine preferenziale UE secondo le specifiche regole previste dall’accordo applicabile.

Non è quindi sufficiente che la merce sia prodotta o commercializzata da un’impresa italiana o europea.

Quando nella produzione sono utilizzati materiali provenienti da Paesi terzi, occorre verificare se le lavorazioni effettuate nell’Unione siano sufficienti a conferire l’origine preferenziale.

A seconda dell’accordo e del prodotto, la regola può richiedere, ad esempio:

  • un determinato cambiamento di classificazione doganale;
  • il rispetto di una percentuale massima di materiali non originari;
  • una specifica lavorazione o trasformazione;
  • oppure una combinazione di più condizioni.

Possono inoltre assumere rilievo le regole sul cumulo dell’origine, che consentono, a determinate condizioni, di considerare originari materiali provenienti da alcuni Paesi partner.

La verifica deve quindi partire dalla classificazione doganale del prodotto, proseguire con l’individuazione della regola di origine prevista dall’accordo e arrivare all’analisi della distinta base e dell’origine dei materiali utilizzati.

  • Quali sono i principali Paesi con cui verificare l’esistenza di una preferenza?

La rete commerciale dell’UE è molto ampia. Tra i Paesi e territori con i quali risultano attualmente applicabili accordi commerciali, di associazione, partenariati economici, unioni doganali o altri regimi che possono prevedere condizioni tariffarie preferenziali figurano, tra gli altri:

Europa e area mediterranea: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Israele, Giordania, Kosovo, Libano, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Marocco, Norvegia, Autorità palestinese, Serbia, Svizzera, Tunisia, Türkiye, Ucraina e Regno Unito.

Americhe: Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama e Perù, oltre ai Paesi CARIFORUM interessati dall’Economic Partnership Agreement, tra cui Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica Dominicana, Grenada, Guyana, Giamaica, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname e Trinidad e Tobago.

Dal 1° maggio 2026 è inoltre applicato provvisoriamente l’accordo commerciale interinale UE-Mercosur nei confronti di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.

Asia-Pacifico: Giappone, Corea del Sud, Singapore, Vietnam e Nuova Zelanda, oltre ai Paesi del Pacifico che partecipano ai relativi Economic Partnership Agreements, tra cui Fiji, Papua Nuova Guinea, Samoa e Isole Salomone.

Africa: Camerun, Costa d’Avorio, Ghana, Kenya e, nell’ambito dei diversi Economic Partnership Agreements, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambico, Namibia e Sudafrica, nonché Comore, Madagascar, Mauritius, Seychelles e Zimbabwe.

L’elenco è volutamente operativo e deve essere utilizzato come primo campanello d’allarme per l’impresa, non come automatica conferma dell’esistenza del beneficio per una specifica esportazione.

Se un’azienda esporta abitualmente verso uno di questi mercati, la domanda da porsi dovrebbe essere:

“Stiamo già utilizzando il trattamento tariffario preferenziale previsto dall’accordo UE?”

Se la risposta è negativa, vale la pena verificare perché.

  • Il nuovo rapporto della Commissione: non basta avere gli accordi, occorre utilizzarli

Questo è uno degli aspetti più interessanti del nuovo rapporto della Commissione.

Insieme al documento, la Commissione ha infatti pubblicato dati specifici sui Preference Utilisation Rates (PUR)relativi alle importazioni UE nel periodo 2023-2025 e, soprattutto per le imprese esportatrici europee, dati sull’utilizzo delle preferenze e sul risparmio di dazi nelle esportazioni UE nello stesso periodo.

Il dato consente di osservare un fenomeno importante: la possibilità giuridica di beneficiare di un accordo commerciale e il suo effettivo utilizzo da parte delle imprese non necessariamente coincidono.

Una preferenza non utilizzata può tradursi, molto semplicemente, in un dazio pagato dal cliente estero che avrebbe potuto essere ridotto o evitato.

E questo può incidere direttamente sulla competitività del prodotto europeo nel mercato di destinazione.

Perché un’impresa può non utilizzare una preferenza?

Le ragioni possono essere diverse.

In alcuni casi il prodotto non soddisfa effettivamente la regola di origine prevista dall’accordo.

In altri, invece, l’impresa potrebbe avere i requisiti per acquisire l’origine preferenziale ma non disporre di una gestione interna adeguata per dimostrarla.

È qui che assumono particolare importanza:

  • la corretta classificazione doganale dei prodotti;
  • la distinta base (Bill of Materials – BOM);
  • la conoscenza dell’origine dei componenti;
  • le dichiarazioni dei fornitori;
  • il monitoraggio delle variazioni della supply chain;
  • l’eventuale applicazione del cumulo;
  • la corretta determinazione del prezzo franco fabbrica quando richiesto dalla regola;
  • la conservazione della documentazione a supporto dell’origine;
  • la corretta emissione della prova di origine prevista dallo specifico accordo.

Una modifica apparentemente semplice nella supply chain – ad esempio la sostituzione di un componente europeo con uno proveniente da un Paese terzo – può modificare il risultato dell’analisi e determinare la perdita dell’origine preferenziale.

  • Origine preferenziale come strumento commerciale, non soltanto doganale

L’origine preferenziale viene spesso considerata principalmente un tema di compliance doganale.

Per un’impresa esportatrice può invece diventare un vero strumento commerciale.

Se due prodotti concorrenti arrivano sullo stesso mercato e uno beneficia di dazio zero grazie a un accordo dell’UE mentre l’altro è assoggettato al dazio ordinario, la differenza può incidere sul prezzo finale, sul margine dell’importatore e sulla competitività dell’esportatore.

Per questo può essere utile che l’impresa effettui periodicamente una sorta di “FTA check”:

Dove esportiamo? → Esiste un accordo UE con quel Paese? → Il nostro prodotto rientra nella liberalizzazione tariffaria? → Qual è la regola di origine? → La nostra supply chain consente di rispettarla? → Possiamo documentarlo? → Stiamo effettivamente chiedendo la preferenza?

Il nuovo rapporto della Commissione europea offre quindi un’occasione utile per ricordare alle imprese che gli accordi commerciali dell’UE non rappresentano soltanto una componente della politica commerciale europea.

Possono rappresentare un vantaggio economico concreto per l’esportatore, ma soltanto se l’impresa conosce le opportunità disponibili e dispone di procedure adeguate per determinare e documentare correttamente l’origine preferenziale dei propri prodotti.

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