I dazi sulle spedizioni separate di componenti non sono necessariamente quelli, più bassi, previsti per le singole parti. Quando le forniture sono riconducibili a un prodotto completo presentato smontato, può trovare applicazione il trattamento daziario di quest’ultimo, anche con dazi antidumping e compensativi.
La sentenza Prestige Rijwielen chiarisce perché importare le parti da assemblare nell’UE non garantisce l’applicazione del trattamento daziario inerente alle parti e non al prodotto finito.
La voce doganale di un prodotto completo può comportare un’imposizione molto più elevata rispetto a quella prevista per i suoi componenti. La differenza diventa particolarmente rilevante quando sul prodotto finito gravano anche dazi antidumping e compensativi.
Un’impresa può allora confidare nel trattamento daziario delle parti acquistandole all’estero, facendole arrivare con spedizioni separate e assemblandole solo dopo l’importazione? La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 ottobre 2026, causa T-529/25, Prestige Rijwielen, chiarisce che la suddivisione degli arrivi non offre, da sola, questa garanzia.
ll caso Prestige Rijwielen: parti importate e dazi sul prodotto completo
La controversia riguarda componenti di biciclette elettriche provenienti dalla Cina, importati con 27 dichiarazioni presentate tra il 2019 e il 2021. Telai, forcelle, motori e altre parti erano stati dichiarati nella voce NC 8714. La dogana belga aveva invece individuato gruppi di dichiarazioni che, considerati insieme, corrispondevano a insiemi di componenti sufficienti per assemblare biciclette complete.
La riclassificazione nella sottovoce NC 8711 60 10 comportava un effetto economico preciso: l’applicazione dei dazi antidumping e compensativi previsti per le biciclette elettriche originarie della Cina, oltre alla differenza sui dazi all’importazione. Secondo le contestazioni riportate nella sentenza, i diritti non versati superavano complessivamente 2,9 milioni di euro.
La scelta tra classificazione delle parti e classificazione del prodotto smontato incideva quindi direttamente sull’entità del debito doganale.
La RGI 2 a): quando i componenti si classificano come prodotto completo
La regola generale interpretativa 2 a) della Nomenclatura combinata prevede la classifica nella voce del prodotto completo anche il prodotto presentato smontato o non montato. La stessa regola comprende il prodotto incompleto o non finito che, nello stato in cui viene presentato, possieda il carattere essenziale dell’articolo completo o finito.
L’assemblaggio successivo all’importazione non è dunque, di per sé, una ragione sufficiente per applicare le voci e i dazi dei singoli componenti. Occorre stabilire se ciò che viene importato sia un insieme riconducibile al prodotto oppure una fornitura di parti autonomamente classificabili.
Dazi sulle spedizioni separate: perché il risparmio non è garantito
Il punto centrale della decisione riguarda il tempo. Il Tribunale chiarisce che la presentazione contemporanea dei componenti non è un requisito imprescindibile per applicare la RGI 2 a). Anche dichiarazioni separate, scaglionate per settimane o mesi, possono riguardare un unico prodotto presentato smontato.
Occorre però che elementi oggettivi, valutabili al momento dello sdoganamento, dimostrino che le parti formano un insieme destinato a essere assemblato in un unico articolo e comprendono tutti i suoi componenti essenziali.
Per l’impresa, la conseguenza è rilevante: il frazionamento logistico non mette al riparo dal trattamento daziario del prodotto completo. Se ricorrono le condizioni indicate dal Tribunale, il risparmio derivante dalla dichiarazione delle parti può essere contestato e i maggiori dazi recuperati.
Riclassificazione doganale: quali elementi devono essere provati
La sentenza non permette di assimilare automaticamente qualsiasi importazione di parti a quella di prodotti finiti. Nel caso esaminato assumevano rilievo i riferimenti comuni delle fatture, la corrispondenza delle quantità a un determinato numero di biciclette complete e altri elementi relativi ai soggetti e alle dichiarazioni. La verifica concreta dei fatti resta affidata al giudice nazionale.
Il collegamento tra le forniture è il punto sul quale deve concentrarsi sia il controllo doganale sia la valutazione preventiva dell’impresa. Acquistare insiemi coordinati per assemblare un numero identificabile di prodotti presenta questioni diverse rispetto a un approvvigionamento ordinario di ricambi destinati a impieghi differenti.
Anche le attività svolte dopo l’importazione meritano un esame tecnico. Le Note esplicative del Sistema armonizzato richiamate nella sentenza distinguono il montaggio dalle ulteriori lavorazioni necessarie per portare i componenti allo stato finito; la complessità del montaggio, da sola, non è determinante.
Cosa significa per l’impresa; come valutare il rischio di maggiori dazi
Per le imprese che importano componenti da assemblare nell’Unione, il costo doganale dovrebbe essere valutato prima di organizzare gli acquisti e le spedizioni. Un confronto limitato alle aliquote delle singole parti rischia di sottostimare l’esposizione economica quando l’operazione può essere ricondotta a un prodotto smontato.
Sul piano operativo, appare utile verificare:
- la differenza tra l’imposizione sulle parti e quella sul prodotto completo, comprese le eventuali misure di difesa commerciale;
- se ordini, fatture e distinte tecniche descrivano forniture autonome oppure insiemi coordinati;
- la corrispondenza tra quantità importate e prodotti da assemblare;
- la natura delle attività successive all’importazione e la documentazione disponibile per dimostrarle.
Nei casi dubbi può essere opportuno valutare una richiesta di ITV-Informazione tariffaria vincolante, illustrando le caratteristiche della merce e il modello di importazione.
Il messaggio della pronuncia è concreto: importare separatamente le parti non assicura di pagare i dazi più bassi previsti per i componenti. Il trattamento applicabile dipende dalla corretta classificazione della merce e dalla relazione oggettiva tra le forniture.