Valore in dogana: il prezzo dichiarato può essere sostituito con i valori statistici?

La determinazione del valore in dogana delle merci importate torna al centro dell’attenzione dopo un nuovo orientamento della WCO e una recente pronuncia della Cassazione. Quando l’autorità doganale può contestare il prezzo dichiarato e sostituirlo con valori desunti dalle proprie banche dati statistiche? Un nuovo orientamento della WCO e la recente giurisprudenza della Cassazione richiamano l’attenzione sulla priorità del valore di transazione e sui limiti al ricorso alle banche dati doganali.

Il nuovo orientamento della WCO sul valore in dogana

Il 26 ottobre 2026, l’Organizzazione mondiale delle dogane (WCO) ha annunciato l’adozione, da parte del proprio Comitato tecnico sul valore in dogana, della nuova Advisory Opinion 28.1, riguardante la determinazione del valore delle merci importate quando, durante un controllo fisico, vengano rinvenuti documenti che indicano un prezzo diverso da quello originariamente dichiarato.

L’orientamento affronta una questione concreta: come deve comportarsi l’autorità doganale quando emergono elementi documentali che mettono in discussione il prezzo indicato nella dichiarazione?

Secondo la comunicazione della WCO, una volta verificate l’autenticità e l’accuratezza della documentazione aggiuntiva, il valore doganale deve essere determinato applicando il metodo del valore di transazione, sulla base delle informazioni documentali verificate.

Il nuovo orientamento non introduce una regola europea immediatamente vincolante. L’Advisory Opinion dovrà infatti essere sottoposta all’approvazione del Consiglio WCO nel giugno 2027.

La sua rilevanza è tuttavia evidente: anche quando la documentazione originaria risulti incompleta o contraddittoria, il metodo del valore di transazione non deve essere necessariamente abbandonato, se è possibile ricostruire il prezzo effettivamente pagato o da pagare.

Il valore di transazione: il criterio principale previsto dal Codice doganale

L’articolo 70 del Codice doganale dell’Unione, regolamento (UE) n. 952/2013, stabilisce che il valore in dogana delle merci importate deve essere determinato, in via prioritaria, sulla base del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute per l’esportazione verso l’Unione, apportando gli eventuali aggiustamenti previsti dalla normativa.

Il valore di transazione rappresenta dunque il criterio principale di valutazione.

Naturalmente, ciò non significa che il prezzo indicato nella fattura commerciale debba essere sempre accettato.

L’autorità doganale può effettuare controlli, richiedere documentazione supplementare e contestare il valore dichiarato quando emergano dubbi ragionevoli sulla sua attendibilità.

L’articolo 140 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 disciplina espressamente tale possibilità: se i dubbi non vengono dissipati dopo la richiesta di informazioni aggiuntive, l’autorità può decidere che il valore non sia determinabile mediante il metodo del valore di transazione.

Il punto essenziale è che la contestazione del prezzo dichiarato non comporta automaticamente la possibilità di sostituirlo con un valore statistico di riferimento.

L’eventuale ricorso ai metodi alternativi deve infatti rispettare le condizioni e l’ordine gerarchico stabiliti dall’articolo 74 CDU.

Il ruolo delle banche dati statistiche nei controlli doganali

Nell’attività di controllo, le autorità doganali utilizzano anche sistemi informativi e banche dati contenenti valori riferiti a precedenti importazioni.

In Italia, tra gli strumenti utilizzati dall’amministrazione figurano i sistemi Cognos/M.E.R.C.E., che consentono di individuare scostamenti rispetto ai valori statistici relativi a determinate categorie di merci.

Questi strumenti svolgono una funzione importante nella selezione delle operazioni da sottoporre a verifica e nell’individuazione di possibili fenomeni di sottovalutazione.

Un prezzo dichiarato sensibilmente inferiore ai valori medi riscontrati per prodotti comparabili può certamente rappresentare un elemento idoneo a giustificare ulteriori approfondimenti.

Occorre, tuttavia, distinguere due momenti: l’utilizzo del valore statistico come indicatore di rischio e il suo impiego come criterio per rideterminare il valore imponibile della merce.

Il primo attiene all’attività di controllo. Il secondo richiede il rispetto delle specifiche regole europee sulla determinazione del valore in dogana.

La distinzione è particolarmente importante perché i valori statistici aggregati non coincidono necessariamente con i valori di transazione di merci identiche o similari, individuati secondo i requisiti previsti dalla normativa unionale.

La Cassazione: le banche dati statistiche non sostituiscono automaticamente i metodi previsti dal CDU

Su questo tema è intervenuta recentemente anche la Corte di Cassazione.

Con l’ordinanza n. 20998 del 20 giugno 2026, la Corte ha affrontato una controversia riguardante la rideterminazione del valore doganale mediante i dati della banca Cognos/M.E.R.C.E.

La Cassazione ha chiarito che i dati risultanti dai sistemi statistici utilizzati dalle autorità di controllo possono essere impiegati come criteri residuali, ma non possono essere automaticamente assimilati ai metodi secondari basati sul valore di transazione di merci identiche o similari.

Il principio è importante perché ribadisce la distinzione tra valori statistici aggregati e prezzi risultanti da effettive transazioni commerciali comparabili.

Il metodo previsto dall’articolo 74, paragrafo 2, CDU, infatti, richiede il riferimento a merci identiche o similari, secondo precise condizioni riguardanti anche il livello commerciale, le quantità e il periodo delle operazioni.

I dati statistici possono assumere rilievo nell’ambito del metodo residuale previsto dall’articolo 74, paragrafo 3, soltanto quando non sia possibile determinare il valore attraverso i metodi precedenti, nel rispetto della loro gerarchia.

Non è quindi sufficiente individuare un prezzo statisticamente più elevato per attribuire automaticamente alla merce un diverso valore doganale.

Il difficile equilibrio tra controllo doganale e tutela dell’importatore

La necessità di contrastare le pratiche di sottovalutazione delle merci è indiscutibile.

Una dichiarazione di valore non attendibile può determinare il mancato pagamento dei dazi dovuti e alterare le condizioni di concorrenza tra gli operatori economici.

D’altra parte, anche il prezzo di una merce sensibilmente inferiore ai valori medi di mercato può essere il risultato di circostanze commerciali effettive: acquisti in grandi quantità, condizioni negoziali particolarmente favorevoli, liquidazioni di magazzino o caratteristiche specifiche del prodotto.

La Corte di giustizia ha riconosciuto che uno scostamento significativo dai valori statistici può giustificare dubbi ragionevoli e, in presenza delle condizioni previste, il mancato riconoscimento del valore dichiarato.

Ciò non elimina, tuttavia, la necessità di un’adeguata istruttoria, del contraddittorio con l’operatore e della corretta applicazione dei metodi di valutazione.

In questo contesto, l’orientamento WCO recentemente adottato offre un ulteriore spunto interpretativo: quando la documentazione consente di verificare il prezzo effettivo della transazione, la determinazione del valore dovrebbe continuare a privilegiare tale metodo.

Cosa devono considerare le imprese importatrici?

Le imprese dovrebbero prestare particolare attenzione alla conservazione dei documenti che consentono di ricostruire le condizioni economiche dell’operazione.

Oltre alla fattura commerciale, possono assumere rilievo i contratti di fornitura, gli ordini, le prove di pagamento, la corrispondenza commerciale e gli eventuali documenti che giustificano condizioni di prezzo particolari.

Quando la Dogana contesta il valore dichiarato, è importante verificare le ragioni dei dubbi sollevati, fornire tempestivamente gli elementi richiesti ed esaminare il metodo utilizzato dall’autorità per l’eventuale rideterminazione.

Una corretta documentazione dell’operazione costituisce quindi uno strumento fondamentale sia per la prevenzione del rischio doganale sia per la tutela dell’impresa in caso di contestazione.

Conclusioni

La nuova Advisory Opinion della WCO e i recenti orientamenti giurisprudenziali richiamano un principio fondamentale della valutazione doganale: il valore delle merci deve essere determinato secondo criteri oggettivi, verificabili e rispettosi della gerarchia stabilita dalla normativa unionale. E il primo criterio è quello della valore di transazione.

Le banche dati statistiche rappresentano strumenti preziosi per l’attività di controllo, ma il loro utilizzo nella determinazione del valore imponibile richiede il rispetto delle condizioni previste dal CDU.

L’obiettivo comune deve rimanere quello di assicurare un accertamento doganale corretto, capace di contrastare le sottovalutazioni senza trascurare la realtà economica delle singole operazioni commerciali.

Il valore in dogana deve riflettere la realtà economica della transazione, non semplicemente un prezzo medio statisticamente rilevato.

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