Nuovo Codice doganale UE: l’articolo 180 apre la strada ai dazi all’esportazione?

Dazi all’importazione? Non ancora. Dal 20 settembre 2026 è già applicabile la nuova disciplina del valore doganale delle merci esportate. Una disposizione apparentemente tecnica, ma che solleva interrogativi sulle possibili scelte future dell’Unione europea, soprattutto nei settori dei metalli e delle materie prime strategiche.

Una delle poche disposizioni del nuovo Codice doganale già applicabili alle imprese B2B

Il nuovo Codice doganale dell’Unione europea (NCDU), introdotto dal Regolamento (UE) 2026/2108, è entrato in vigore il 20 settembre 2026, ma la sua applicazione generale decorrerà dal 21 settembre 2027.

Il legislatore europeo ha tuttavia previsto alcune deroghe, rendendo immediatamente applicabili determinate disposizioni.

Molte di queste riguardano l’organizzazione delle nuove istituzioni doganali, l’adozione degli atti attuativi e la realizzazione del sistema digitale europeo. Altre interessano il commercio elettronico e il B2C, per il quale la riforma introduce una disciplina specifica.

Tra le poche disposizioni già applicabili che possono interessare direttamente anche le imprese impegnate nelle tradizionali operazioni commerciali B2B figura invece l’articolo 180, dedicato al valore in dogana ai fini dei dazi all’esportazione.

La novità merita attenzione non tanto per il contenuto tecnico della regola, quanto per le possibili implicazioni di politica commerciale.

Articolo 180 NCDU: come si determina il valore all’esportazione?

L’articolo 180 stabilisce i criteri per determinare il valore delle merci quando siano previsti dazi all’esportazione.

La disposizione assume come riferimento principale il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute per l’esportazione dal territorio doganale dell’Unione.

Il prezzo può essere utilizzato purché il venditore e l’acquirente non siano collegati oppure il loro collegamento non abbia influenzato il prezzo.

Qualora tale prezzo non sia disponibile, sia incompleto o non rifletta il valore economico delle merci, il valore viene determinato sulla base di dati oggettivi e verificabili, compresi i prezzi di mercato di merci identiche o similari esportate nello stesso luogo e nello stesso momento.

La norma precisa inoltre che:

  • nel valore devono essere comprese le spese direttamente connesse all’operazione di esportazione;
  • devono essere escluse le spese sostenute dopo l’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione;
  • le autorità doganali possono richiedere elementi probatori supplementari per verificare il valore dichiarato.

La Commissione europea è inoltre autorizzata ad adottare disposizioni integrative sui dati necessari per determinare il valore.

Valore all’export e valore all’import: quali differenze?

Sotto il profilo tecnico, l’articolo 180 non introduce principi particolarmente innovativi.

Il criterio principale è infatti quello del prezzo di transazione, già centrale nella disciplina del valore doganale delle merci importate.

Anche il ricorso a criteri oggettivi e verificabili, quando il prezzo non possa essere utilizzato, richiama l’impostazione propria della valutazione doganale all’importazione.

Non si tratta, tuttavia, di una perfetta sovrapposizione: la disciplina del valore all’importazione è più articolata e comprende specifici metodi secondari, non integralmente riprodotti nell’articolo 180.

La vera novità è quindi un’altra: il legislatore europeo ha previsto espressamente una base uniforme per calcolare eventuali dazi sulle merci che escono dall’Unione europea.

Ed è proprio questa scelta a sollevare interrogativi.

Perché disciplinare il valore delle merci esportate se non sono previsti nuovi dazi?

L’articolo 180 non istituisce alcun dazio all’esportazione.

La disposizione opera soltanto quando tali dazi siano stabiliti da altre norme: disciplina quindi la base imponibile, non l’obbligo di pagamento né l’aliquota.

Tuttavia, l’introduzione di una regola generale per determinare il valore all’esportazione potrebbe rendere più agevole, sul piano tecnico e amministrativo, l’eventuale applicazione futura di misure daziarie in uscita.

La questione assume particolare interesse nell’attuale contesto geopolitico, caratterizzato dalla crescente importanza della sicurezza economica e dalla necessità di garantire alle industrie europee l’approvvigionamento di materie prime strategiche.

L’Unione europea ha tradizionalmente sostenuto la liberalizzazione degli scambi e contrastato le restrizioni all’esportazione adottate da Paesi terzi.

La presenza di una disciplina specifica sui dazi all’export non rappresenta, di per sé, un cambiamento di tale orientamento. Può tuttavia essere letta come la predisposizione di uno strumento normativo utilizzabile qualora le future scelte di politica commerciale lo richiedessero.

Dazi all’esportazione UE: il ruolo strategico di metalli e terre rare

La questione è particolarmente sensibile per le materie prime critiche, i metalli e i materiali destinati alla produzione industriale.

Settori quali automotive, batterie, elettronica, difesa ed energie rinnovabili dipendono dalla disponibilità di materiali la cui produzione e trasformazione sono spesso concentrate in pochi Paesi.

Il Critical Raw Materials Act dell’Unione europea mira a ridurre tali dipendenze, rafforzando le capacità europee di estrazione, trasformazione e riciclo.

In questo contesto, eventuali dazi all’esportazione potrebbero essere utilizzati per rendere economicamente meno conveniente la vendita all’estero di determinate materie prime o materiali recuperati, favorendone la disponibilità per le industrie europee.

Si pensi, ad esempio, ai rottami metallici, ai materiali derivanti dal riciclo delle batterie o ad altre materie prime considerate strategiche.

Un dazio all’esportazione aumenterebbe il costo della loro vendita verso Paesi terzi e potrebbe incentivare la permanenza di tali materiali nel mercato europeo.

Questa è una possibile ratio economica di futuri dazi all’export, non una finalità espressamente dichiarata dall’articolo 180.

Occorre inoltre distinguere le terre rare, per le quali l’UE dipende fortemente dalle importazioni, dai materiali recuperati o trasformati nel territorio europeo, sui quali una politica di trattenimento delle risorse potrebbe avere effetti differenti.

I possibili effetti dei dazi all’export sulle filiere europee

L’eventuale introduzione di dazi all’esportazione potrebbe produrre effetti contrastanti.

Da un lato, potrebbe favorire le imprese europee che utilizzano materie prime e materiali strategici nei propri processi produttivi, contribuendo a contenerne i costi e a garantirne la disponibilità.

Dall’altro, potrebbe penalizzare le imprese che producono, raccolgono, recuperano o commercializzano tali materiali e che oggi operano sui mercati internazionali.

Una limitazione economica alle esportazioni potrebbe infatti ridurre le opportunità commerciali, incidere sui prezzi di vendita e modificare gli equilibri delle filiere.

Il tema è particolarmente delicato per il comparto dei metalli e del riciclo, nel quale le esigenze delle imprese utilizzatrici non coincidono necessariamente con quelle degli esportatori.

Non bisogna inoltre dimenticare che la Commissione europea ha più volte contestato le restrizioni all’esportazione di materie prime introdotte da Paesi terzi, anche attraverso controversie in sede OMC.

L’eventuale adozione di analoghe misure da parte dell’Unione richiederebbe quindi un’attenta valutazione della loro compatibilità con gli obblighi commerciali internazionali e con gli accordi conclusi con i Paesi partner.

L’articolo 180 anticipa davvero nuovi dazi all’esportazione?

Allo stato attuale, non è possibile affermarlo.

L’articolo 180 non individua merci soggette a dazi all’esportazione, non stabilisce aliquote e non contiene un programma per l’introduzione di nuove imposizioni.

La sua applicazione anticipata, rispetto alla decorrenza generale del NCDU, è certamente un elemento degno di attenzione, ma non costituisce da sola la prova di una futura decisione politica.

Resta tuttavia significativo che l’Unione abbia scelto di dotarsi fin d’ora di una disciplina organica per determinare il valore delle merci esportate ai fini di eventuali dazi.

In una fase nella quale le materie prime critiche sono diventate un elemento centrale della sicurezza economica europea, questa previsione potrebbe acquisire una rilevanza ben maggiore di quella che oggi emerge dalla sua formulazione tecnica.

Cosa cambia per le imprese italiane?

Per le imprese italiane non nasce, per effetto dell’articolo 180, un nuovo obbligo generalizzato di pagare dazi sulle esportazioni.

La norma definisce soltanto il criterio di determinazione del valore qualora un dazio all’esportazione sia previsto dalla normativa applicabile.

Non è quindi necessario modificare indiscriminatamente i prezzi o le procedure di esportazione in conseguenza della sola entrata in applicazione dell’articolo 180.

La disposizione rappresenta però un segnale da seguire con attenzione, soprattutto per le imprese attive nella produzione, nel commercio e nel recupero di metalli, materiali strategici e materie prime critiche.

L’eventuale introduzione futura di dazi all’export potrebbe infatti incidere direttamente sulla redditività delle vendite verso Paesi terzi, sulle strategie commerciali e sulla gestione dei contratti internazionali.

Per le imprese italiane sarà quindi importante monitorare non soltanto le modifiche alla normativa doganale, ma anche l’evoluzione delle politiche europee sulle materie prime strategiche.

Il punto da ricordare è che l’articolo 180 non introduce oggi nuovi dazi all’esportazione, ma predispone una disciplina che potrebbe diventare rilevante qualora l’Unione decidesse di introdurli in futuro.

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