Con due regolamenti pubblicati il 21 ottobre 2026, la Commissione europea ha abolito i dazi antidumping e compensativi sulle importazioni di determinati tipi di vetro solare, utile per la produzione di pannelli solari, originari della Cina, prevedendo anche il rimborso dei dazi antidumping già versati dagli importatori a partire dal 22 luglio 2025.
Perché la Commissione ha deciso di abolire i dazi?
Con due regolamenti pubblicati il 21 ottobre 2026, la Commissione europea ha disposto l’abrogazione dei dazi antidumping e compensativi applicati alle importazioni di determinati tipi di vetro solare originari della Cina, il vetro utilizzato per i pannelli solari.
Si tratta dei regolamenti di esecuzione (UE) 2026/2314 e 2026/2310, che pongono fine a misure di difesa commerciale introdotte nel 2014 e successivamente prorogate.
I dazi antidumping potevano raggiungere il 75,4% del valore delle merci, mentre quelli compensativi, diretti a contrastare gli effetti delle sovvenzioni pubbliche, arrivavano al 17,1%.
L’eliminazione delle misure, efficace dal 22 ottobre 2026, determina quindi una significativa riduzione dei costi doganali per gli importatori dei prodotti interessati.
Ma la decisione della Commissione presenta un aspetto ancora più interessante: le misure non sono state eliminate perché siano necessariamente venute meno le pratiche commerciali contestate alla Cina, bensì perché è venuta meno l’industria europea che quei dazi erano destinati a proteggere.
Perché la Commissione ha deciso di abolire i dazi?
I dazi antidumping e antisovvenzioni sono strumenti attraverso i quali l’Unione europea contrasta determinate pratiche commerciali che arrecano pregiudizio all’industria europea.
Il loro obiettivo non è impedire le importazioni da paesi terzi, ma ristabilire condizioni di concorrenza eque quando ricorrono i presupposti previsti dalla normativa.
Nel caso del vetro solare cinese, il riesame avviato nel luglio 2025 ha condotto a una conclusione particolare.
La Commissione ha accertato che i principali produttori europei di vetro solare avevano cessato l’attività produttiva nel primo trimestre del 2025, senza che emergessero prospettive concrete e verificabili di ripresa.
In sostanza, non esisteva più un’industria europea attiva nel settore che potesse beneficiare della protezione accordata dai dazi.
Al contrario, il mantenimento delle misure avrebbe continuato a penalizzare le imprese europee che utilizzano il vetro solare importato, in particolare i produttori di moduli fotovoltaici, aumentando i loro costi di approvvigionamento.
La Commissione ha pertanto concluso che non sussisteva più un interesse dell’Unione al mantenimento dei dazi.
La decisione evidenzia un principio importante: le misure di difesa commerciale non sono necessariamente permanenti e il loro mantenimento richiede una valutazione delle condizioni che ne giustificano l’applicazione.
Una conseguenza importante: il diritto al rimborso dei dazi già pagati
L’aspetto di maggiore interesse pratico per le imprese è contenuto nell’articolo 1, paragrafo 2, di entrambi i regolamenti.
La Commissione ha infatti previsto la restituzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi sulle merci sdoganate a partire dal 22 luglio 2025, data di avvio dei procedimenti di riesame.
Il rimborso può dunque interessare le importazioni effettuate in un periodo di circa quindici mesi precedente all’abrogazione definitiva delle misure.
Occorre però sottolineare che la restituzione non avviene automaticamente.
Le imprese interessate devono presentare apposita istanza alle autorità doganali nazionali, secondo le disposizioni unionali in materia di rimborso e sgravio dei dazi.
Sarà quindi necessario verificare le operazioni doganali interessate, i codici tariffari, gli importi versati e i termini previsti per la presentazione delle domande.
I regolamenti precisano inoltre che il rimborso non dà luogo, di per sé, al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali. Rimangono da considerare le specifiche disposizioni del Codice doganale dell’Unione, anche in relazione all’eventuale ritardo nell’esecuzione della decisione di rimborso.
Cosa devono verificare le imprese importatrici?
La possibilità di recuperare i dazi riguarda gli operatori che hanno importato i prodotti specificamente individuati dai regolamenti.
Non si tratta, dunque, di qualsiasi tipologia di vetro proveniente dalla Cina, ma di determinati prodotti di vetro solare, identificati dalle caratteristiche tecniche indicate nella normativa e classificati nella sottovoce NC ex 7007 19 80.
Le imprese dovrebbero verificare le dichiarazioni doganali relative alle importazioni effettuate dal 22 luglio 2025, individuare i dazi antidumping e compensativi versati e valutare la presentazione delle relative istanze di rimborso.
La difesa commerciale europea non è una protezione senza condizioni
La vicenda del vetro solare cinese offre uno spunto di riflessione più generale sulla politica commerciale europea.
L’UE utilizza gli strumenti antidumping e antisovvenzioni per contrastare le distorsioni della concorrenza internazionale e tutelare le proprie produzioni.
Tuttavia, la protezione dell’industria europea non può essere considerata un obiettivo astratto, indipendente dalle condizioni concrete del mercato.
Nel caso esaminato, il mantenimento dei dazi avrebbe continuato a gravare sulle imprese utilizzatrici europee, senza offrire una reale tutela a produttori interni ormai inattivi.
La decisione della Commissione dimostra, dunque, che la difesa commerciale richiede un equilibrio tra gli interessi delle diverse componenti dell’economia europea.
Per le imprese importatrici emerge anche un’indicazione concreta: monitorare l’evoluzione delle misure antidumping e antisovvenzioni può consentire non soltanto di ridurre i futuri costi di importazione, ma anche di individuare opportunità di recupero dei dazi già versati.