Prodotti realizzati con lavoro forzato: le nuove regole UE riguardano anche le filiere produttive europee

Il divieto europeo di commercializzare prodotti realizzati mediante lavoro forzato si avvicina alla sua piena applicazione.

Il Regolamento (UE) 2024/3015 sarà applicabile dal 14 dicembre 2027 e impedirà di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell’Unione, nonché di esportare dall’UE, prodotti ottenuti mediante lavoro forzato. Un anno circa, ma necessario per intervenire se dovuto sulle proprie catene di approvvigionamento per farsi trovare conformi.

Il 3 settembre 2026 la Commissione europea ha pubblicato le nuove Linee guida sull’applicazione del Regolamento, fornendo indicazioni particolarmente importanti per imprese e autorità.

La novità non deve essere letta soltanto come un ulteriore obbligo ESG.

Il Regolamento può produrre conseguenze direttamente sulla possibilità di commercializzare o importare ed esportare un prodotto.

E soprattutto non riguarda soltanto merci provenienti da Paesi lontani dall’Europa.

  • Cosa si intende per lavoro forzato?

Il Regolamento riprende sostanzialmente la definizione elaborata dall’Organizzazione internazionale del lavoro.

Perché possa parlarsi propriamente di lavoro forzato non è sufficiente la semplice esistenza di un’irregolarità nel rapporto di lavoro.

Occorre la presenza di un’attività lavorativa svolta in condizioni di involontarietà e coercizione, ossia richiesta sotto la minaccia di una penalità e alla quale la persona non si sia offerta volontariamente.

Questo significa che lavoro irregolare, violazioni della normativa lavoristica, sfruttamento, caporalato e lavoro forzato non sono automaticamente concetti coincidenti.

Possono però esistere situazioni nelle quali fenomeni di grave sfruttamento presentano indicatori che richiedono di verificare se si sia arrivati anche a condizioni qualificabili come lavoro forzato.

Ed è proprio su questi indicatori che le nuove Linee guida della Commissione assumono particolare importanza.

  • Gli indicatori: quando una situazione deve destare attenzione

Per riconoscere il rischio non è sufficiente guardare al contratto formalmente sottoscritto dal lavoratore.

Occorre osservare la situazione reale.

Tra gli indicatori utilizzati per individuare possibili situazioni di lavoro forzato figurano, ad esempio, l’abuso della vulnerabilità del lavoratore, le restrizioni alla libertà di movimento, l’isolamento, minacce e intimidazioni, il trattenimento dei documenti di identità, la mancata corresponsione del salario, la servitù per debiti, condizioni di lavoro o di vita abusive e orari di lavoro eccessivi.

Nessuno di questi elementi, isolatamente considerato, consente necessariamente di concludere che vi sia lavoro forzato.

La loro presenza rappresenta però un indicatore di rischio che può richiedere ulteriori verifiche.

Ed è qui che il Regolamento europeo comincia ad assumere una rilevanza molto concreta per le imprese.

  • Non è soltanto un problema delle supply chain extra-UE

Quando si parla di lavoro forzato, è facile pensare immediatamente a produzioni localizzate in Paesi terzi caratterizzati da bassi standard di tutela dei lavoratori.

Il Regolamento europeo ha però un’impostazione differente.

Il divieto riguarda i prodotti realizzati mediante lavoro forzato indipendentemente dal settore e dall’origine del prodotto.

Può quindi riguardare un prodotto fabbricato in Asia, in Africa o in America Latina, ma anche un prodotto fabbricato o lavorato all’interno dell’Unione europea.

La differenza incide essenzialmente sull’autorità competente a svolgere l’indagine: quando il rischio di lavoro forzato è localizzato fuori dall’Unione assume un ruolo centrale la Commissione europea; quando è localizzato nel territorio di uno Stato membro interviene l’autorità nazionale competente.

La conseguenza per l’impresa è importante.

Non è sufficiente sapere da quale Paese proviene il prodotto finito.

Occorre conoscere come e dove esso è stato effettivamente prodotto.

  • Il caso delle filiere italiane

Questo tema assume una particolare rilevanza anche alla luce di alcune recenti vicende italiane.

Negli ultimi anni le indagini della magistratura, in particolare nel distretto milanese, hanno portato all’attenzione pubblica sistemi di produzione utilizzati nelle filiere della moda e della pelletteria caratterizzati da articolate catene di appalti e subappalti e, in alcuni casi, da contestazioni relative a forme di sfruttamento dei lavoratori.

Si tratta di vicende che non devono essere automaticamente qualificate come casi di “lavoro forzato” ai sensi del Regolamento europeo.

Questa qualificazione richiede infatti la verifica dei presupposti specifici previsti dalla disciplina UE.

Tuttavia, esse mostrano molto bene perché il problema non possa essere confinato alle sole supply chain extra-europee.

Immaginiamo, ad esempio: un’impresa del settore moda che affidi la realizzazione di un componente a un fornitore italiano; il fornitore affida parte della produzione a un secondo soggetto, che a sua volta ricorre a un laboratorio nel quale operano lavoratori in condizioni di particolare vulnerabilità; se emergessero elementi quali impossibilità concreta di lasciare il lavoro, minacce, trattenimento dei documenti o del salario, debiti utilizzati come strumento di coercizione, condizioni abitative e lavorative abusive o altre forme di costrizione. Il problema non sarebbe più semplicemente quello della localizzazione italiana della produzione in Paesi extra-UE.

Occorrerebbe verificare se, in quella fase della catena produttiva, siano presenti gli elementi che caratterizzano il lavoro forzato.

Il fatto che il prodotto possa legittimamente riportare un’origine italiana non risolve quindi la questione.

Origine doganale e condizioni nelle quali il bene è stato prodotto rispondono a regole e finalità differenti.

  • Moda, tessile e pelletteria: perché la catena dei subfornitori diventa centrale

I settori caratterizzati da filiere produttive frammentate meritano quindi un’attenzione particolare.

Moda, tessile, calzature e pelletteria rappresentano esempi evidenti.

L’impresa può conoscere molto bene il proprio fornitore diretto e, allo stesso tempo, avere una visibilità assai minore sui soggetti ai quali quest’ultimo affida alcune lavorazioni.

Ma il Regolamento non si limita necessariamente al primo livello della supply chain.

Diventa quindi importante poter ricostruire non soltanto chi vende il prodotto all’impresa, ma anche chi materialmente realizza le lavorazioni rilevanti.

  • Cosa può accadere a un prodotto realizzato mediante lavoro forzato?

Il Regolamento introduce un divieto molto incisivo.

I prodotti realizzati mediante lavoro forzato non potranno essere immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione né esportati dall’UE.

La disciplina prevede un sistema di indagini basato sul rischio e attribuisce specifici poteri alle autorità competenti. È previsto la creazione di un Database Condiviso: la Commissione Europea istituirà una piattaforma informatica (il sistema ICSMS). Quando un’autorità europea accerta una violazione su un determinato prodotto o fornitore, l’allerta viene trasmessa istantaneamente ai sistemi informatici delle dogane di tutta Europa.

Il Database raccoglie report di organizzazioni internazionali, tra cui l’ILO, denunce di ONG, testimonianze di attivisti e dati giornalistici indipendenti; mappa le regioni e i settori merceologici a “più alto rischio” di lavoro forzato. La Commissione potrà avviar indagini specifiche.

Quando viene accertata una violazione, potranno essere adottate decisioni che impongono il ritiro dei prodotti dal mercato e la loro eliminazione secondo le modalità previste dal Regolamento.

Per le merci che attraversano la frontiera esterna dell’Unione, inoltre, entreranno direttamente in gioco le autorità doganali volte a bloccare le merci segnalate dal Database.

Il tema, quindi, non appartiene soltanto alla sostenibilità o alla responsabilità sociale d’impresa.

Può diventare anche un tema di accesso al mercato e di compliance doganale.

-> E allora, cosa deve fare un’azienda italiana?

Il primo passo è evitare due errori opposti: ritenere che ogni irregolarità lavorativa integri automaticamente lavoro forzato oppure considerare il problema irrilevante perché i propri fornitori sono europei o italiani.

Occorre invece adottare un approccio basato sul rischio.

L’impresa dovrebbe iniziare a mappare la propria supply chain, individuando non soltanto i fornitori diretti ma, nei settori e nelle aree maggiormente esposte, anche i principali subfornitori e i luoghi nei quali vengono materialmente effettuate le lavorazioni.

Particolare attenzione dovrebbe essere dedicata alle filiere caratterizzate da numerosi livelli di subappalto, forte utilizzo di manodopera, lavoratori particolarmente vulnerabili o condizioni economiche della fornitura difficilmente compatibili con normali costi produttivi.

Occorre poi predisporre procedure che consentano di verificare gli indicatori di rischio individuati dalla Commissione e, quando necessario, acquisire documentazione, utilizzare questionari rivolti ai fornitori, effettuare audit e approfondire concretamente le condizioni nelle quali viene svolta la produzione.

Per evitare blocchi e sanzioni, l’azienda deve implementare una stretta due diligence della filiera: deve essere capace di esibire contratti, audit indipendenti terzi, flussi finanziari e schede di tracciabilità che dimostrino la totale regolarità dei subfornitori. Se non è in grado di farlo per i Paesi considerati a rischio, la merce diventa a rischio di blocco sia all’import sia nel commercio nazionale e all’export.

Poco più di un anno per compiere attività di verifica, documentare esiti e in caso di incertezze cambiare i propri fornitori.

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