La nuova tassa europea sulla gestione delle importazioni e-commerce non è più soltanto un progetto.
Con il Regolamento delegato C(2026) 6694, adottato dalla Commissione europea il 21 settembre 2026, è stato infatti definito l’importo della nuova Union handling fee: 2 euro per articolo.
La misura è destinata a incidere sulle merci acquistate online e importate nell’Unione europea nell’ambito delle vendite a distanza da Paesi terzi.
Ed è importante chiarire subito un punto.
Non si tratta di un nuovo costo generalizzato applicabile a tutte le importazioni delle imprese europee.
La misura nasce per il commercio elettronico e per la gestione doganale dell’enorme volume di piccoli invii acquistati online da Paesi extra-UE.
- Perché viene introdotta una handling fee?
Negli ultimi anni le importazioni e-commerce nell’Unione europea hanno raggiunto dimensioni eccezionali.
Nel 2025 sono entrati nell’UE circa sei miliardi di articoli attraverso piccoli invii legati al commercio elettronico, in larghissima parte provenienti dalla Cina.
Questi volumi comportano per le amministrazioni doganali costi significativi.
Ogni invio richiede infatti attività di gestione e controllo: verifica dei dati, analisi del rischio, eventuali controlli documentali o fisici e infrastrutture informatiche adeguate a trattare un numero estremamente elevato di operazioni.
La nuova handling fee nasce per contribuire alla copertura di questi costi.
Il Regolamento delegato quantifica il contributo in 2 euro per articolo, ritenendo tale importo proporzionato ai costi connessi alla vigilanza doganale sulle importazioni e-commerce.
- Quali spedizioni sono interessate?
La misura riguarda il settore delle vendite a distanza di beni importati, quindi essenzialmente gli acquisti e-commerce provenienti da Paesi terzi.
Il caso tipico è quindi quello del consumatore europeo che acquista online un prodotto da un venditore extra-UE o attraverso un marketplace e riceve la merce direttamente da un Paese terzo.
Grandi piattaforme internazionali, marketplace e venditori online extra-UE sono quindi i soggetti principalmente interessati dalla nuova disciplina.
- Un’importazione B2B ordinaria non è la stessa cosa
Un’impresa che acquista merci da un proprio fornitore cinese, statunitense, indiano o di un altro Paese terzo nell’ambito di una normale relazione commerciale B2B è generalmente estranea alla misura: se si tratta di una normale operazione di approvvigionamento commerciale e non di un acquisto riconducibile al sistema dell’e-commerce disciplinato dalle nuove regole, la nuova handling fee europea non è applicabile all’impresa.
La tassa non è un costo generalizzato applicabile all’importazione.
La misura ha un perimetro specifico: le importazioni e-commerce di basso valore.
- Attenzione: non è il dazio forfetario di 3 euro
La handling fee deve essere inoltre distinta da un’altra misura già operativa.
Dal 1° luglio 2026 l’Unione europea applica infatti un dazio doganale forfetario temporaneo di 3 euro agli articoli contenuti nelle spedizioni di valore non superiore a 150 euro rientranti nel nuovo regime previsto per le importazioni e-commerce.
La misura ha sostituito la precedente franchigia doganale prevista per le spedizioni di modico valore.
I due prelievi rispondono però a logiche differenti.
Il dazio di 3 euro è un dazio doganale applicato all’importazione.
La handling fee di 2 euro è invece una tassa di gestione, destinata a contribuire ai costi sostenuti dalle autorità doganali per trattare e controllare l’enorme numero di invii e-commerce.
Le due misure devono quindi essere tenute concettualmente separate.
- Quando entrerà in applicazione?
Il Regolamento delegato è stato adottato dalla Commissione il 21 settembre 2026.
Prima della pubblicazione definitiva deve completarsi il previsto controllo nei due mese successivi da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
In assenza di obiezioni, il regolamento potrà essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la nuova handling fee sarà applicabile dieci giorni dopo.
L’avvio della misura è quindi atteso dal 1° novembre 2026.
- E il contributo italiano di 2 euro?
Il tema diventa particolarmente interessante considerando che anche l’Italia ha introdotto un proprio contributo di 2 euro sulle spedizioni provenienti da Paesi terzi di valore non superiore a 150 euro.
La misura nazionale, inizialmente prevista per una data precedente, è stata da ultimo rinviata al 1° dicembre 2026.
Si crea quindi una situazione che richiederà particolare attenzione.
Dal 1° novembre dovrebbe infatti trovare applicazione la nuova tassa europea di gestione sulle importazioni e-commerce; un mese dopo dovrebbe invece entrare in applicazione il contributo italiano.
Le due misure hanno finalità almeno in parte analoghe: contribuire alla copertura dei costi sostenuti dalle autorità per la gestione dei piccoli invii provenienti dai Paesi terzi.
Non sono però costruite nello stesso modo.
La misura europea è espressamente collegata al sistema delle vendite a distanza e dell’e-commerce.
La misura italiana è invece formulata in termini più ampi, facendo riferimento alle spedizioni provenienti da Paesi extra-UE di valore non superiore a 150 euro.
Proprio questa possibile sovrapposizione e la diversa delimitazione delle due misure renderanno necessario verificare come il legislatore nazionale intenderà coordinare il contributo italiano con il nuovo prelievo europeo.
-> E allora, cosa deve fare un’azienda italiana?
Per la maggior parte delle imprese italiane che effettuano normali importazioni nell’ambito di rapporti commerciali B2B e non tramite e-commerce, la nuova handling fee europea è a loro estranea.
La prima verifica da fare è quindi molto semplice: l’impresa sta effettuando una normale importazione B2B oppure sta operando nel sistema delle vendite a distanza e dell’e-commerce?
Nel primo caso la nuova fee europea non rappresenta, per quella normale attività di approvvigionamento, la novità che talvolta viene descritta in termini impropriamente ampi.
Diverso è il caso delle imprese che vendono o acquistano attraverso marketplace, piattaforme online o modelli di vendita a distanza con spedizione diretta da Paesi terzi: per queste sarà necessario verificare con attenzione il funzionamento della nuova tassa e il soggetto sul quale ricadrà il relativo costo.
Resta inoltre da monitorare il contributo italiano di 2 euro, la cui formulazione è più ampia e la cui applicazione è oggi prevista dal 1° dicembre 2026.