Importazioni di acciaio: dal 1° ottobre nuovo obbligo sul Paese di fusione e colata

Per le imprese che importano prodotti siderurgici nell’Unione europea arriva un nuovo adempimento doganale.

Dal 1° ottobre 2026, gli importatori dei prodotti rientranti nelle categorie interessate dal nuovo Regolamento europeo sull’acciaio dovranno dichiarare e comprovare il Paese di fusione e colata — “country of melt and pour”.

Le modalità operative sono state definite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963, pubblicato nella GUUE il 31 agosto 2026. 

Il nuovo quadro europeo sulle importazioni di acciaio

L’obbligo si inserisce nel nuovo regime introdotto dal Regolamento (UE) 2026/1384, adottato per affrontare gli effetti sul mercato europeo della sovraccapacità produttiva globale.

Il sistema prevede contingenti tariffari per le categorie di prodotti indicate nell’Allegato I e un dazio del 50% sulle importazioni fuori contingente. 

A questo meccanismo si affianca ora un obbligo specificamente diretto alla tracciabilità dell’acciaio importato.

Che cosa significa “melt and pour”?

Il concetto non coincide necessariamente con il Paese dal quale la merce viene spedita né, automaticamente, con il Paese indicato come origine doganale.

Per “Paese di fusione e colata” il regolamento intende il luogo nel quale il ferro o l’acciaio grezzo è inizialmente prodotto in forma liquida all’interno del forno e successivamente colato nel suo primo stato solido, compresa la rifusione dei rottami. 

Si tratta quindi di un’informazione relativa alla fase produttiva a monte della supply chain.

Ed è proprio questo uno degli aspetti che può rendere il nuovo obbligo impegnativo per l’importatore.

Quali documenti occorrerà presentare?

La documentazione di riferimento è il certificato del produttore (Mill Test Certificate), che deve riportare il Paese di fusione e colata e il numero di colata dell’acciaio importato. 

Il regolamento introduce tuttavia una certa flessibilità.

Se il certificato del produttore non contiene tutte le informazioni necessarie, possono essere utilizzati come documentazione complementare, purché contengano le informazioni mancanti, documenti quali fatture, bolle di consegna, certificati di qualità, ordini o contratti, dichiarazioni a lungo termine dei fornitori, documentazione produttiva, documenti doganali del Paese esportatore e corrispondenza commerciale. 

Inoltre, durante il periodo transitorio dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027, tali documenti potranno, alle condizioni previste dal regolamento, essere utilizzati anche autonomamente quando non sia possibile fornire il certificato del produttore. 

La dichiarazione passerà attraverso TARIC

Il Paese di fusione e colata dovrà essere dichiarato utilizzando gli appositi codici documento TARIC.

Non si tratta quindi soltanto di conservare internamente la documentazione: l’informazione entra direttamente nella gestione dell’operazione di importazione. 

E la conseguenza prevista in caso di mancato adempimento è particolarmente significativa.

Il regolamento stabilisce che la mancata dichiarazione del Paese di fusione e colata accompagnata da adeguate prove verificabili comporta il rifiuto dell’importazione. 

Origine doganale e “melt and pour”: informazioni da non confondere

Per gli operatori sarà importante mantenere distinti i due concetti.

L’origine non preferenziale viene determinata secondo le regole doganali sull’origine delle merci.

Il “melt and pour”, invece, individua una specifica fase del processo produttivo siderurgico e risponde alle esigenze di tracciabilità previste dal nuovo regolamento.

Nella pratica, quindi, l’importatore dovrà essere in grado di acquisire dal proprio fornitore un’informazione ulteriore rispetto ai tradizionali dati utilizzati per lo sdoganamento.

Cosa fare prima del 1° ottobre

Per gli importatori di prodotti siderurgici il tempo per prepararsi è breve.

Il primo passaggio dovrebbe essere verificare se i codici NC dei prodotti importati rientrano nelle categorie dell’Allegato I del Regolamento (UE) 2026/1384.

Per le merci interessate sarà poi necessario verificare con fornitori e produttori la disponibilità del Mill Test Certificatee, soprattutto, che la documentazione consenta effettivamente di identificare Paese di fusione e colata e numero di colata.

Sarà inoltre opportuno coordinarsi con chi gestisce le dichiarazioni doganali affinché siano utilizzati correttamente i nuovi codici TARIC.

Dal 1° ottobre 2026, quindi, la tracciabilità della filiera produttiva dell’acciaio non sarà più soltanto un’informazione commerciale: per i prodotti interessati diventerà un elemento necessario per l’importazione nell’Unione europea. 

Fonti principali: Regolamento (UE) 2026/1384; Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione del 28 agosto 2026, GUUE 31 agosto 2026. 

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