F.A.Q.

Risposte a domande sulle fondamenta e sulle novità del diritto doganale
e della regolamentazione del commercio internazionale, periodicamente aggiornate.
Il "Made in Italy" si può indicare su tutti i prodotti ottenuti in Italia?
No, solo per i prodotti che sono interamente ottenuti in Italia come ad esempio i beni animali e vegetali o solo per i prodotti realizzati rispettando le regole di fabbricazione previste dalla norma doganale UE e in specie dall’All.to 22-01 reg.to UE n.2446/15 e dalla prassi della Commissione UE.
Si tratta dell’origine non preferenziale.
Si, qualsiasi bene che da un Paese extra-UE entra in importazione nel territorio unionale deve assolvere dazio e IVA a prescindere dalla natura della movimentazione.
No, esistono regimi doganali che consentono di non dover compiere il pagamento come il deposito doganale e il perfezionamento attivo ovvero l’istituto della franchigia doganale.
Confrontare le caratteristiche del prodotto con le descrizioni merceologiche rispondenti alle voci doganali che possono essere conosciute dal sito Taric Aida e applicarle in base alle Regole Generali di Interpretazione del Sistema Armonizzato e alle Note esplicative.
No; la classificazione doganale è di responsabilità di chi la dichiara e la deve attribuire esclusivamente in base alle regole di diritto e l’indicazione del fornitore non ha un valore vincolante né giustificatorio.
No, occorre avere il messaggio di uscita della merce rispondente all’MRN dell’esportazione, tramite ad esempio messaggio IVISTO.
No, all’importazione nei confronti della dogana di importazione solo l’azienda importatrice è responsabile e la sua buona fede per essersi affidata a consigli del proprio fornitore non è una esimente per il pagamento dei maggiori diritti doganali derivanti dall’errore.

Sì, richiedendo all’amministrazione doganale degli specifici pareri, l’ITV e l’IVO, i quali certificano rispettivamente classificazione doganale e origine gratuitamente con valore vincolante di 3 anni sia per l’azienda sia per tutti gli uffici doganali europei che non potranno contestarla.

No, solo se l’azienda possiede prove documentali che il bene è stato prodotto in Unione Europea in base alle regole dettate dall’Accordo di libero scambio tra la UE e il Paese verso il quale il bene vuole essere esportato.
Utilizzando la piattaforma libera online Taric Aida – https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/
No, perché le fondamenta sono diverse, l’accordo UE con UK e l’accordo UE col Messico e, pertanto, le regole di attribuzione dell’origine preferenziale possono essere diverse.
Principalmente quando il prodotto ha le stesse caratteristiche dei prodotti indicati nell’allegato I del reg.to UE n.821/2021 come modificato, potendo utilizzare come strumento di indagine i codici “DU” indicati tra le misure di esportazione corrispondenti alla voce doganale nella Taric Aida cliccando sul medesimo codice “DU” e ottenendo il codice dual-use da ricercare nel citato allegato I.
No, si possono esportare liberamente tutti quei prodotti che non sono vietati dal reg.to UE n. 833/14 come modificato, il quale è l’atto indispensabile con i suoi allegati per conoscere tale aspetto.
No, l’azienda che ritiene la propria posizione legittima può impugnare sempre la contestazione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, oltre a presentare proprie preventive Osservazioni; anche durante lo sdoganamento ove il pagamento dei maggiori diritti doganali consente di ottenere lo svincolo della merce ma la dichiarazione rimane impugnabile in giudizio per il suo annullamento e il rimborso di quanto versato.

Quanto è rilevante è che l’azienda importatrice classifichi correttamente il prodotto importato in base alla propria normativa europea di riferimento, rimanendo irrilevante quanto abbia dichiarato all’esportazione il fornitore.

Sì: l’azienda, ad esempio, assolve l’IVA solo contabilmente tramite l’inversione contabile conseguentemente all’utilizzo del deposito fiscale.
Sì, aprendo un proprio conto/debito presso la dogana anche facendo eseguire l’operazione doganale a un terzo professionista.
Sì, un’azienda può ottenere l’autorizzazione a sdoganamento presso luogo approvato.
No, occorre avere in sintesi una frequenza di operazioni doganali, una conformità, la conoscenza delle norme e, per il luogo approvato, un magazzino sicuro per le merci.
No, perché dipende da vari fattori. Se ad esempio l’azienda non concordi con la contestazione e vuole opporsi non deve utilizzare il ravvedimento operoso, il quale consente una forte riduzione di sanzione ma rende anche impossibile l’opposizione del contribuente che in tal maniera accetta la contestazione.