Sanzioni doganali per più singoli: la circolare 25/2023 ADM detta nuove modalità applicative

Continua un lavoro di prassi dell’Agenzia delle Dogane a favore del diritto.

Dopo la Circolare n.24/2023 in tema di controlli nella fase di sdoganamento, interviene oggi la circolare 25, in tema di sanzioni doganali per una dichiarazione con più singoli.

Cosa si intende per una dichiarazione doganale con più singoli? Si tratta di una dichiarazione doganale con diverse tipologie di merci e dunque diverse voci doganali e diverse imposizioni daziarie. Ciascuna tipologia rappresenta un “singolo”.

Le irregolarità commesse in tale ambito dall’importatore determinano sanzioni doganali ai sensi dell’art. 303 TULD, dpr n. 43/73.

Il problema, sempre dibattuto anche in ambito giurisprudenziale, era connesso da anni alle modalità di applicazione dell’art.303 a tale casistica.

Sino ad oggi le dogane applicavano la sanzione doganale in base alle violazioni contestate per ciascuna merce e dunque per ciascun singolo, a prescindere dal valore dei maggiori dazi che si creava nella dichiarazione doganale nel suo complessivo, cumulando le irregolarità riscontrate. Il valore dei maggiori diritti doganali poteva anche essere zero, compensandosi tra i maggiori e i minori dazi dovuti rispetto al dichiarato, ma la dogana non applicava mai la compensazione e sanzionava con gli alti valori degli scaglioni del comma 3 art. 303 TULD ciascun singolo che determinava una maggiore imposizione daziaria dopo il controllo.

Tale prassi esponeva l’azienda a pagamenti sanzionatori anche ingenti dinanzi a irrisori valori erariali evasi con le irregolarità commesse all’interno di una dichiarazione doganale.

La conseguenza era il dovuto esercizio del diritto alla difesa del contribuente, proponendo l’impresa un ricorso giudiziario contro l’ufficio doganale e sopportando dunque i costi di un processo tributario.

Gli esiti dei giudizi erano a favore dell’azienda. Da ultimo persino la suprema Corte di Cassazione che nel 2020 si è pronunciata dichiarando “nei casi di violazione del limite del 5% tra quanto dichiarato ed accertato, ex art. 303, comma 3 TULD, nel caso di dichiarazione cumulativa per plurime partite di merci, in conformità al diritto unionale, dovrà riferirsi all’insieme delle singole partite di merce contenute nell’ambito dell’unica dichiarazione mentre, sotto il profilo sanzionatorio, si avranno tante violazioni per quante sono le partite che hanno concorso a determinare l’eccedenza così configurandosi un concorso formale omogeneo con conseguente applicabilità del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997”.

Gli uffici doganali erano, tuttavia, vincolati alle modalità citate di applicazione della sanzione doganale a causa di una Nota dell’autorità centrale n.16407/2015. Un documento di prassi non è vincolante per le imprese, vincolata solo dalla norma, ma all’interno dell’organizzazione della pubblica amministrazione assume invece un forte valore che ne impedisce il disboscamento da parte degli uffici periferici senza dover entrare in particolari procedure di giustificazione.

Ora, è proprio la dogana centrale a mutare l’orientamento applicativo, riconoscendo la precedente prassi come illegittima, contraria al principio di proporzionalità disposto dal codice doganale UE e  alla norma stessa dell’art.303 TULD. Dunque, le dogane periferiche ora potranno anch’esse dare una diversa applicazione della sanzione doganale nei casi di violazioni che toccano più singoli.

La nuova modalità applicativa è la seguente.

La dogana deve valutare complessivamente, come recita la norma nazionale, le violazioni realizzate in una dichiarazione doganale, compensare le somme erariali e sanzionare con gli scaglioni solo quando dalla dichiarazione doganale, e non da un unico singolo, emergano maggiori diritti doganali da assolvere per oltre il 5% dei dazi dichiarati. Se la somma totale è invece inferiore, è applicata la sanzione fissa del primo comma, da € 103 a € 516. Seguirà poi la definizione della sanzione in base all’istituto del cumulo giuridico.

Il nuovo approccio dell’autorità doganale centrale fornisce maggiore trasparenza e logica di diritto al trattamento delle violazioni in questione

ACTION FOR BUSINESS

Qualora l’azienda commetta irregolarità in una dichiarazione doganale di importazione in ambito di più singoli dovrà monitorare l’applicazione da parte degli uffici doganali dell’art.303 TULD in base alla nuova circolare 25/2023 ad essa favorevole rispetto alla precedente prassi degli uffici doganali.

Sono a disposizione delle imprese per assisterle nella corretta gestione della movimentazione dei prodotti con riferimento a questo argomento e alle altre applicazioni della norma doganale, al mio contatto email eb@dirittoedogana.com

 

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