Regola di origine invalidata dalla Corte di Giustizia UE

Una nuova sentenza della Corte di Giustizia, per la causa C-210/22 emessa nel settembre 2023, dichiara illegittima una regola di origine non preferenziale statuita nel regolamento delegato della Commissione, all.to 22-01 reg.to UE n. 2446/15.

Nello specifico a essere oggetto della valutazione dei giudici di Lussemburgo è la regola che prevede l’acquisizione dell’origine non preferenziale dei tubi di acciaio formati a freddo della voce doganale 7304.41 con una fabbricazione a partire dai profilati cavi della vd 7304.49.

Il regolamento delegato UE n. 2446/15 integra il Codice Doganale Unionale-CDU, reg.to UE n. 952/13, e deve rispettare, in quanto regolamento delegato, gli elementi essenziali del regolamento base; ciò ai sensi dell’art. 290 Trattato sul Funzionamento della UE – TFUE.

Tra regolamento base, atto legislativo, e regolamento delegato vi è una gerarchia che prevede il primo prevalere sul secondo.

I giudici hanno ritenuto che la norma della Commissione UE del regolamento delegato 2446/15 non rispondesse all’art.60 del CDU, che attribuisce l’origine non preferenziale di un bene, alla cui produzione contribuiscono due o più paesi, al luogo dove è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

La regola dell’all.to 22-01 in merito ai tubi della vd 7304.41 è stata ritenuta invalida nella parte in cui non comprende altresì la trasformazione di sbozzi di tubo della vd 7304.49, ma solo di profilati cavi, in tubi formati a freddo.

COSA SIGNIFICA PER LA TUA AZIENDA ?

—> In via specifica

La sentenza della Corte di Giustizia n.210/22 che si pronuncia in via pregiudiziale nell’ambito di una controversia tra l’azienda Stappert Deutschland GmbH e l’autorità doganale tedesca ha un valore vincolante per tale controversia, ma ha anche un valore per casi che richiedono l’applicazione della medesima norma, cioè la regola dell’all.to 22-01 riferita al prodotto 7304.41.

Ciò si ripercuote nelle controversie aperte da aziende italiane dinanzi giudici nazionali che richiedono l’applicazione di tale norma, e quindi, ad esempio, in tutte le controversie aperte in opposizione alle revisioni di accertamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fondate sul Report Olaf che sostiene, in base anche a questione di interpretazione della regola in questione, un’origine cinese dei tubi vd 730441 importati dall’India.

—> In via generale 

Il caso giurisprudenziale è l’esempio pratico che anche le regole statuite in sede di regolamento delegato UE possono essere oggetto di analisi critica e invalidate.

Occorre sempre rammentare che un regolamento delegato unionale ha dei requisiti da rispettare e se la Commissione UE li disattende si determina l’invalidazione della norma UE con ovvie ricadute sulla valutazione delle condotte dei soggetti unionali ma anche con possibili ulteriori conseguenze in ambito economico.

Per maggiori informazioni contatta l’avvocato Elena Bozza, eb@dirittoedogana.com

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