Definizione agevolata delle liti doganali (?)

Il 14 marzo esce la circolare n. 9 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che chiarisce una possibilità di definizione agevolata delle liti doganali.

In realtà nulla muta in tema di liti doganali “proprie”, cioè le controversie in materia di diritti doganali.I diritti doganali sono costituiti in parte da dazi, che sono risorse unionali per i quali lo Stato membro Italia non può disporre, e in parte da Iva all’importazione, sulla quale invece l’Italia potrebbe disporre, in quanto tributo di rango nazionale, come più volte chiarito dalla giurisprudenza unionale. Tuttavia, la scelta è stata fatta a favore di una intoccabile Iva all’importazione al pari dei dazi.

Quanto ora è invece sottoposto alla definizione agevolata è la lite in materia di sanzione doganale collegata al tributo.

Quando impugniamo una revisione di accertamento per maggiori diritti doganali, impugniamo generalmente anche un contestuale atto di irrogazione della sanzione.

Orbene, l’agevolazione riguarda solo quest’ultimo.

Il contribuente dovrà pagare per intero la somma dei diritti doganali maggiormente accertati e in tal caso potrà richiedere la definizione agevolata della sanzione azzerandola. Si tratta dell’applicazione dell’art.191 della Legge di Bilancio 2023 n.197/2022.

Pertanto, l‘ambito doganale rimane ben estraneo dalla definizione agevolata che consente in altri settori la chiusura del contenzioso a fronte di un pagamento di una sola parte dell’imposta accertata. Qui è dovuto il pagamento integrale del tributo doganale oggetto di contenzioso; quanto potrà essere annullato è solo la sanzione.

E’ certo un’apertura e comunque un’agevolazione, ma in concreto non appare eccellere per potenzialità deflative. Chi impugna una revisione di accertamento doganale è perché ritiene esso non dovuto e pagare l’intera somma accertata allo scopo di non vedersi richieste sanzioni, che sarebbero comunque non dovute qualora il giudice riconosca illegittimo l’accertamento, non appare essere un incentivo a una chiusura del contenzioso.

Peraltro, appare sorgere una scarsa armonia tra tale definizione agevolata in sede di contenzioso giudiziario e il ravvedimento operoso pre contenzioso: in sede di revisione di accertamento il contribuente può pagare l’intera somma erariale senza impugnarla e ottenere una “scontistica” sulla sanzione, che può ridursi a un quinto dopo la revisione di accertamento e prima della rettifica; mentre se impugna in giudizi diritti doganali e sanzione e poi applica la definizione agevolata della legge 197/22 avrà un maggior vantaggio, in quanto, sempre a fronte del pagamento dell’intera somma erariale, potrà non versare alcun importo in tema di sanzioni. Quindi appare conveniente aprire un contenzioso giudiziario per poi richiederne la definizione agevolata e così, a fronte sempre del versamento erariale per il 100%,  annullare totalmente la sanzione e non solo ridurla al 20%.

 

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