L’origine preferenziale paneuromediterranea/PEM cambia le regole

Nuove regole per le facilitazioni daziarie nel commercio internazionale con i Paesi dell’Area Paneuromediterannea/PEM[1]

Il dazio zero o ridotto negli scambi commerciali tra Italia/UE e Paesi PEM trova una disciplina più moderna e flessibile e maggiori possibilità di acquisizione dell’origine preferenziale con la Convenzione PEM revisionata.

L’obiettivo è consentire ai paesi del Mediterraneo meridionale e orientale di esportare più facilmente verso l’UE nell’ambito delle preferenze commerciali e viceversa. La regola del cumulo, resa più ampia ed elastica faciliterà, inoltre, l’integrazione economica e il consolidamento e lo sviluppo di catene di approvvigionamento integrate all’interno dei Paesi PEM.

  • Quando e quali Paesi coinvolti

E’ dal 1° settembre che entrano in applicazione le cd “Regole Transitorie PEM”.

Le nuove regole sono applicabili dal 1° settembre 2021 nei rapporti commerciali dell’Italia/UE con Albania, Isole Faroe, Georgia, Islanda, Giordania, Palestina, Norvegia e Svizzera.

Per procedere alle modifiche della Convenzione PEM, esse devono essere adottate all’unanimità dal comitato misto istituito dalla convenzione. Il processo normativo con gli altri Stati contraenti PEM è ancora in corso in stato di avanzamento.

In attesa della Convezione PEM revisionata, sono applicabili le regole transitorie su base bilaterale.

  • Perché

La scelta di revisionare la Convenzione PEM parte dalla necessità di aggiornarla all’economia attuale.

Nata negli anni ‘90, essa presenta regole che appaiono ora eccessivamente restrittive e non coerenti con gli accordi di libero scambio di nuova generazione, quali i più recenti conclusi con Corea del Sud, Giappone, Vietnam.

Una nuova Convenzione PEM è al fine di promuovere l’integrazione economica e facilitare il commercio nell’area geografica di prossimità della UE.

  • Quali regole utilizzare: le nuove o le vecchie?

Una facoltà e non un obbligo: l’impresa può scegliere se seguire le regole della tradizionale Convenzione PEM attualmente in vigore ovvero le regole transitorie PEM, nei confronti dei Paesi per i quali queste ultime si applicano.

Le regole transitorie PEM sono, dunque, norme alternative a quelle della Convenzione PEM, in attesa della conclusione del processo di revisione della stessa.

A seguito di tale coesistenza, nasce l’obbligo di menzionare nelle prove di origine (Eur1-autodichiarazioni-dichiarazione del fornitore) le regole Pem utilizzate, indicando specificatamente “transitional rules” quando l’origine è acquisita in base ad esse.

  • Cosa cambia?

I mutamenti sono numerosi, tutti nell’ottica di facilitare l’ottenimento dell’origine preferenziale dei prodotti e di sostenere al meglio il commercio nella regione paneuromediterranea.

Di seguito sono indicate alcune delle novità:

a. Cambiamento delle lavorazioni sufficienti per la preferenzialità, con norme di maggiore flessibilità in numerosi settori, dalle automobili e macchinari ai tessili e ai prodotti chimici, per consentire agli esportatori dell’UE di soddisfare più facilmente le regole. Ad esempio: eliminazione dei requisiti cumulativi, soglie inferiori di valore aggiunto locale, nuova doppia trasformazione per i tessili, regola a scelta multipla per i prodotti chimici (le reazioni chimiche conferiscono l’origine)

b. L’introduzione del cumulo completo, potendo in tal maniera suddividere le operazioni di produzione tra più Paesi P

c. Possibilità di applicare, su autorizzazione, un prezzo EXW medio dei propri prodotti ai fini del calcolo nella regola della soglia massima in termini di percentuale valore dei materiali non originari.

d. La regola di tolleranza di presenza di materiali non originari si amplia dal 10% al 15%.

e. Il divieto di “no-drawback” è eliminato, salvo alcune eccezioni, rendendo così possibile l’esenzione daziaria sui componenti di origine di Paesi terzi per lavorazioni di prodotti finali con origine preferenziale PEM. I materiali possono essere importati in regime di regime di perfezionamento attivo.

Per informazioni sull’impatto delle modifiche alle regole di origine PEM sull’attività economica della vostra impresa: eb@dirittoedogana.com

 

 

[1] Unione Europea, Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, Isole Faroe, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia, Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Kosovo, Repubblica di Moldova, Georgia, Ucraina.

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