Contraddittorio in dogana: nuova disciplina?

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiarisce l’impatto della nuova norma del contraddittorio generalizzato, cioè inerente al confronto preventivo che l’amministrazione fiscale deve garantire sempre al contribuente prima di notificargli un atto di contestazione definitivo.

Entrano in vigore  modifiche importanti allo Statuto del Contribuente, legge n. 212/2000, in merito alle quali il mondo dogana rimane come sempre un’isola a se stante. Ciò è legittimo e fondato in virtù della fonte normativa del mondo dogana ancorata all’Unione europea e al principio di prevalenza della norma unionale su quella nazionale.

L’intervento dell’Agenzia con la circolare 2/2024 del 18 gennaio è sicuramente un intervento utile e chiarificatore che evita equivoci in una fase già molto delicata quale è quella inerente alle verifiche doganali, sia in fase di sdoganamento sia in fase di revisione a posteriori. La circolare appare necessaria anche in quanto la nuova norma elimina un riferimento dello Statuto del Contribuente alla normativa doganale, il riferimento al dlgs 374/90 e alla sua specifica disciplina in materia di contestazioni doganali, che avrebbe potuto far ritenere a una lettura superficiale il coinvolgimento del settore dogana nella neo regola del contraddittorio generalizzato.

La nuova norma nazionale prevede termini più ampi per l’esercizio del pre-contraddittorio tra amministrazione fiscale e contribuente: 60 giorni. Prevede un obbligo di invio all’azienda di uno schema di contestazione e la possibilità dunque di esprimere osservazioni in merito nel termine indicato.

La norma europea in materia doganale prevede, invece, un termine più stringente: 30 giorni. 

Normativamente i riferimenti sono in specie negli articoli art. 22, par. 6 del Regolamento (UE) 954/2013 (Codice doganale dell’Unione) e l’art. 8, par. 1 del Regolamento delegato (UE) n. 2446/2015, i quali dispongono che le autorità doganali, prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, gli devono comunicare le motivazioni su cui intendono basarla dandogli la possibilità di formulare osservazioni entro il termine di 30 giorni.

Pertanto, in tema di contestazioni che l’azienda riceverà dall’autorità doganale, nulla muta perché nulla muta nella normativa europea che è quella rilevante per il settore.

ACTION FOR BUSINESS

In caso di contestazioni ricevute dagli uffici doganali, sia in fase di sdoganamento sia in un controllo a posteriori, l’azienda deve conoscere il proprio diritto di eccepire per iscritto le contestazioni e di difendere la propria dichiarazione, qualora ovviamente fondata, presentando controdeduzioni entro il termine di 30 giorni e legittimamente attendere che delle proprie osservazioni espresse l’ufficio ne dimostri, nell’atto definitivo successivo emesso, valutazione indicando le ragioni di diritto e di fatto per il loro non accoglimento.

Per ogni aspetto riguardo all’argomento in esame e a qualsiasi aspetto in materia doganale, non esitate a contattarmi: eb@dirittoedogana.com

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